Articolo redatto dall'avvocato claudio d'aniello per la rivista scientifica "Rassegna penale - contributi per undiritto liberale" edita da Aracne editrice
Non può esserci giusto processo senza contraddittorio tra le parti
There can be no due process without contradiction between the partiesdi Claudio D'Aniello*
Cass. Pen., Sez I, 27 Gennaio 2021 n. 7444 , Pres. Angela Tardio - Rel. Giuseppe Enrico Sandrini
Dibattimento – contraddittorio – verbali d'interrogatorio resi dai coimputati che si siano sottratti all'esame dibattimentale – opposizione all'acquisizione – inutilizzabilità -
(art. 513 comma I c.p.p.)
L'opposizione all'acquisizione di verbali d'interrogatorio contenenti dichiarazioni etero accusatorie, anche qualora non si eccepisca specificamente l'inutilizzabilità delle stesse, è idonea ad esprimere la mancanza di consenso ex art. 513 comma 1 c.p.p. in conseguenza della quale tali documenti sono inutilizzabili nei confronti dell'opponente.
(massima a cura dell'Autore )
La Corte di Cassazione ha ritenuto che anche la mera (e giuridicamente erronea) opposizione all'acquisizione dei verbali d'interrogatorio resi da coimputato e contenenti dichiarazioni etero accusatorie sia in ogni caso idonea ad escludere l'esistenza del consenso all'utilizzabilità dei medesimi nella parte contenente dette propalazioni così come previsto dall'art. 513 I comma c.p.p.
The Court of Cassation has held that even the mere (and legally erroneous) opposition to the acquisition of the interrogation reports made by the co-accused and containing hetero accusatory statements is in any case suitable to exclude the existence of consent to the use of the same in the part containing said propalations as required by art. 513 I paragraph c.p.p.
SOMMARIO: 1) Inquadramento generale della questione; 2) Orientamenti giurisprudenziali; 3) I punti salirenti della pronuncia in commento; 4) Le letture consentite in dibattimento, la travagliata storia dell'art. 513 c.p.p., il giusto processo, il rito accusatorio, la separazione delle funzioni ed il principio del contraddittorio.
1. La sentenza in commento apparentemente ribadisce l'ovvio ovvero che l'opposizione all'acquisizione di verbali contenenti dichiarazioni etero indizianti rese in sede di indagini o d'udienza preliminare dal coimputato non può essere interpretata come consenso all'utilizzabilità di dette dichiarazioni ai sensi dell'art. 513 comma 1 c.p.p...
Tale assunto che potrebbe come detto apparire ovvio non lo è però stato per ben due giudici territoriali , infatti con sentenza emessa in data 11/7/2019 la Corte di Appello di Potenza ha confermato la sentenza pronunciata il 20/6/2017 con cui il Tribunale di Matera aveva condannato l'imputato alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui agli artt. 56 e 424 c.p. (Tentato danneggiamento seguito da incendio) commesso in concorso con altri soggetti ai danni di un veicolo di proprietà della parte lesa.
La prova della partecipazione dell'imputato al delitto tentato di cui si discute era conformemente tratta dai giudici di merito dalle dichiarazioni accusatorie rese in sede d'interrogatorio dal coimputato e reo confesso..
Tali verbali venivano acquisiti a seguito di riapertura dell'istruttoria decisa dal Tribunale nel corso della discussione finale, attraverso il potere di agire d'ufficio attribuito al giudice dal combinato disposto degli artt. 523, comma 6, e 507 c.p.p..
Pertanto in tale contesto il pubblico ministero produceva i verbali degli interrogatori resi dagli imputati nel corso delle indagini, tra i quali vi era quello di un coimputato contenente le citate dichiarazioni erga alios, che veniva acquisito dal Tribunale ai sensi dell'art. 513 c.p.p. stante l'assenza del predetto.
La difesa dell'imputato nei confronti del quale tali dichiarazioni erano pregiudizievoli si opponeva all'acquisizione dell'interrogatorio in parola, formalizzando a verbale detta opposizione.
Il Tribunale rigettava l'eccezione ed acquisiva i verbali d'interrogatorio prodotti ed utilizzava poi in sentenza le dichiarazioni rese da chiamante in correità, che costituivano esclusivo elemento fondante la responsabilità dell'imputato.
La Corte d'Appello sollecitata sul punto dalla difesa confermava la decisione di primo grado argomentando che l'opposizione formulata dalla difesa era mirata a contestare l'acquisizione materiale del verbale di interrogatorio e non l'utilizzabilità processuale dei suoi contenuti, non avendo il difensore eccepito in modo espresso l'inutilizzabilità erga alios delle dichiarazioni del coimputato – chiamante in correità.
2. Sul punto la giurisprudenza della Cassazione appare univoca nel ritenere che non vi sia bisogno affinché possano utilizzarsi le dichiarazioni etero accusatorie contenute in verbali di cui, stante l'assenza dell'imputato – dichiarante, venga disposta l'acquisizione, di un esplicito consenso alla utilizzablità delle stesse.
La Suprema Corte ha infatti ribadito più volte1 che ai fini dell'utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali "contra alios" rese da imputati assenti o che si siano rifiutati di sottoporsi ad esame, la necessità del consenso di cui all'art. 513, comma primo, ultima parte, cod. proc. pen., non comporta che esso debba manifestarsi in modo espresso e formale.
Per tale ragione risulta chiaro che il consenso può essere desunto per implicito dal solo fatto che la disposta acquisizione non abbia formato oggetto di specifica opposizione.
La Corte di Cassaazione ha ritenuto quindi utilizzabili dichiarazioni auto - ed etero - accusatorie di un imputato contumace prodotte dal P.M., in relazione alle quali i coimputati non avevano formulato opposizione né al momento dell'acquisizione né all'esito dell'istruttoria dibattimentale, segnata dalla lettura degli atti utilizzabili per la decisione, ritenendo che in tal caso si potesse parlare di consenso implicito.
3. La pronuncia in commento si segnala per aver chiarito in maniera plastica che l'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali rese dal coimputato ed il conseguente utilizzo per la decisione di merito a carico dello stesso sono certamente rituali e legittimi, a prescindere dall'assenso del dichiarante, ma il loro ulteriore utilizzo erga alios invece necessita del consenso dell'imputato nei confronti del quale tali dichiarazioni vogliono farsi valere e del suo difensore.
Infatti la prima sezione della Corte di Cassazione evidenzia come, ai sensi dell'art. 513 comma I c.p.p., il consenso dell'interessato costituisce il presupposto indefettibile della deroga al principio, di rango costituzionale, della formazione della prova in contraddittorio nell'ambito del giusto processo, in forza del quale l'imputato ha il diritto, davanti al giudice, d'interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, con la conseguenza che la sua colpevolezza non può essere affermata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è volontariamente sottratto all'esame in contraddittorio (art. 111, terzo e quarto comma Cost.)2.
Il consenso di cui si discute appare chiaro non essere stato prestato dall'imputato e dal suo difensore e i giudici di primo grado hanno errato nel ritenerlo implicitamente formato.
Non v'è dubbio infatti, secondo la Cassazione, che la formalizzata opposizione all'acquisizione del verbale contenente le dichiarazioni etero accusatorie sia sufficiente ad escludere l'esistenza di un consenso all'utilizzabilità nei confronti dell'imputato opponente.
Sul punto la Suprema Corte specifica che non vale obiettare, come ha fatto la Corte territoriale investita dell'appello, che l'opposizione formulata dalla difesa era mirata a contestare l'acquisizione materiale del verbale d'interrogatorio, più che l'utilizzabilità processuale dei suoi contenuti, non avendo il difensore eccepito in modo espresso l'inutilizzabilità erga alios delle dichiarazioni del coimputato – chiamante in correità.
La manifestazione esplicita della volontà contraria all'acquisizione dell'atto esclude infatti, per la Cassazione, in radice il consenso alla sua utilizzabilità, perché l'ingresso dell'atto nel fascicolo costituisce presupposto indispensabile del suo successivo utilizzo per la decisione e dunque l'opposizione a tale ingresso – collocandosi in un momento logicamente antecedente – si pone in radicale e assorbente antitesi con qualunque possibilità ricostruttiva di un consenso presunto della parte ad utilizzare il contenuto di un atto di cui essa non vuole addirittura l'acquisizione.
Peraltro, chiarisce la Cassazione, la difesa neppure è tenuta a motivare le ragioni del proprio dissenso, che esplica i suoi effetti preclusivi anche se argomentato su basi giuridiche erronee3, quali, come nel caso di specie, la dedotta tardività del momento processuale di acquisizione dell'interrogatorio del coimputato, disposta come detto nel corso della discussione finale.
Del resto, come si è visto nel precedente paragrafo, la Suprema Corte ha più volte affermato che ai fini dell'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali erga alios rese da imputati assenti o che si siano rifiutati di sottoporsi all'esame, la non opposizione all'acquisizione equivale al consenso ex art. 513 comma 1 (ultima parte) c.p.p. giacché detto consenso non deve necessariamente manifestarsi in modo espresso e formale4, con la conseguenza che esso può essere desunto per implicito dal fatto che la disposta acquisizione non abbia formato oggetto di specifica opposizione.
Nel caso in esame però, chiarisce la Suprema Corte, l'opposizione all'acquisizione del verbale d'interrogatorio del coimputato è stata formalizzata dalla difesa nel momento in cui il pubblico ministero ha chiesto di produrre l'atto, e tale – conclamata – manifestazione di dissenso non si prestava ad alcuna lettura alternativa, rendendo inutilizzabili le dichiarazioni del coimputato nei confronti del ricorrente5.
4. La sentenza qui in commento fornisce un valido spunto per riflettere sullo stato del processo accusatorio in Italia.
Nel sistema accusatorio, che si fonda com'è noto sul principio dialettico, il giudice deve essere indipendente e imparziale e deve decidere esclusivamente sulla base del confronto dialettico tra accusa e difesa.
Pertanto l'elemento fondante il rito accusatorio ,e che lo distingue nettamente da quello inquisitorio, è rappresentato dal principio del contraddittorio.
Tale principio infatti si mostra del tutto inconciliabile con le linee pure del rito inquisitorio6 mentre è assolutamente concorde alla natura accusatoria, tanto da rappresentare il fulcro di questo sistema processuale, il punto per cui transitano garanzie individuali e corretta ricostruzione dei fatti.
Non vi può essere dubbio infatti che quando uno dei partecipanti alla controversia (il giudice o una delle parti) abbia una posizione privilegiata il contraddittorio finisca per apparire solo un ingombrante ostacolo alla ricerca della verità7.La separazione delle funzioni processuali si realizza pienamente solo attraverso il contraddittorio che consente alle parti (in posizione di parità) di contribuire alla formazione della prova, garantendo, in tal modo, non soltanto un più corretto accertamento dei fatti di causa, ma, soprattutto, la tutela del diritto di difesa delle parti stesse, in osservanza dell’art. 24 della Costituzione.
Al principio del contraddittorio è riservato quindi uno spazio considerevole nell'ambito del “giusto processo”17, di cui, già prima del definitivo approdo nell'art. 111 Cost., con l. cost. 23 novembre 1999, n. 2, si trovava eco nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali1i.
L'articolo 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo delinea un quadro sommario, ma abbastanza completo, dei caratteri ai quali deve ispirarsi un processo penale moderno, sancendo al primo comma: “diritto di ogni persona ad una equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale”.
Il “giusto processo” ha in sè pertanto due elementi cardine in stretta simbiosi tra loro: imparzialità del giudice e contraddittorio.8
Il principio del contraddittorio richiede, per potersi ritenere esistente, in linea di principio, che gli elementi di prova siano prodotti davanti all'accusato durante l'udienza pubblica, avendo egli il “diritto di interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico, nelle stesse condizioni dei testimoni a carico”9.
Risulta evidente che da un tale sistema dovrebbero rimanere escluse, o quantomeno ridotte il più possibile e consentite solo per rispondere a specifiche residuali esigenze processualili, le letture ammesse in dibattimento, in quanto formate unilateralmente alla presenza del solo dichiarante e della Polizia Giudiziaria o del Pubblico Ministero.
Perltro l’istituto delle letture dibattimentali si pone in contrasto con il principio di oralità, in base al quale “gli atti del dibattimento (specialmente quelli della fase della escussione) devono estrinsecarsi mediante la voce, così che risultino costituiti da parole pronunciate e ascoltate”10.
Il regime delle letture dibattimentali consentite costituisce quindi in un sistema penale un importante (fondamentale) parametro per valutare natura e peso dei poteri affidati preliminarmente alla polizia giudiziaria ed al pubblico ministero e per verificare lo spazio effettivamente attribuito ai principi di oralità, contraddittorio ed immediatezza.
Fatte queste necessarie premesse bisogna evidenziare come la riforma del codice processuale del 1988 sia stata fortemente innovativa rispetto a tali temi
Nel nuovo codice si è chiaramente affermato che prima del dibattimento non c’è “processo”: le indagini preliminari servono soltanto all‘accusa, al fine della decisione sull’esercizio o meno dell’azione penale.
In tale contesto normativo gli artt. 511-515 c.p.p. costituiscono solamente una parte di una serie di disposizioni collocate in vari punti del codice stesso, in base alle quali si delinea un nuovo concetto di prova per il quale vengono differenziati i regimi di utilizzabilità delle conoscenze giudiziali, pur legalmente formate., la prova da utilizzare con la peculiare procedura degli artt. 511- 513 c.p.p. deve essere una prova non viziata (o il cui vizio risulti sanato), gli atti inutilizzabili, non vengono neppure “materialmente conosciuti" dal giudice dibattimentale.
A questo punto deve ulteriormente porsi in risalto come la disciplina codicistica relativa alle letture consentite sia stata progressivamente ampliata ed arricchita a seguito degli interventi della Corte costituzionale, in relazione, in particolare, alla previgente formulazione dell’art. 513, comma 2.
Tale norma veniva censurata nella parte in cui non consentiva la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dai soggetti indicati nell'art. 210, che in sede dibattimentale si fossero avvalsi della facoltà di non rispondere.
Il filo conduttore delle pronunce della Corte è costituito dall'affermazione del principio di “non dispersione dei mezzi di prova” in base al quale la lettura di atti assunti nella fase preliminare può aver luogo laddove la prova non possa essere prodotta oralmente in dibattimento.11
A ciò ha fatto seguito la Legge n. 356/ 1992, che, per adeguare il tessuto normativo ai principi fissati dal Giudice delle leggi, ha introdotto gli artt. 511 bis e 512 bis ed ha esteso la lettura ex art. 512 anche agli atti della polizia giudiziaria.
Le modifiche apportate dalla Corte costituzionale e dal legislatore hanno profondamente inciso sul rapporto funzionale tra atti di indagine e atti del dibattimento, ribaltando l'impianto originario che imponeva forti limitazioni al recupero delle pregresse risultanze investigative.
Per contrastare tale tendenza, è intervenuto, finalmente, il legislatore, nell’intenzione di riaffermare i principi dell'oralità e del contraddittorio, ponendo su un piano di parità accusa e difesa nel momento dell’assunzione della prova utilizzabile ai fini della decisione, e ridefinendo i contorni dei divieti di lettura fissati dall'art. 514 c.p.p. (in particolare, il nuovo art. 513 ha ripristinato il divieto di lettura che era stato cancellato dalla Corte cost., con la sent. 254/1992).
Gli interventi del Giudice delle leggi 12di fatto disgregarono l’impianto accusatorio del processo e furono proprio i continui contrasti sul punto tra giurisprudenza costituzionale e legislatore a sollevare la necessità di un intervento radicale sulla Carta Fondamentale, per introdurre alcuni principi di ispirazione prettamente accusatoria.
In tal modo com'è noto si è giunti alla riforma dell’art. 111 Cost. Che ha delineato finalmente i caratteri del c.d. “giusto processo”.
In tale percorso storico giuridico proprio con riguardo all’art. 513 c.p.p. si è giocata una partita politico-istituzionale che portò, poi, alla definizione di nuovi e non marginali equilibri tra i poteri dello Stato.
Alla centralità del Parlamento, su cui si era costruita per mezzo secolo la storia politica ed istituzionale italiana, si è negli anni sostituita, in conseguenza di legislazioni emergenziali legate alla percezione che la collettività ha avuto, attraverso l'utilizzo spesso distorto dei mezzi d'informazione di fenomenti, quali terrorismo, corruzione nella Pubblica Amministrazione e criminalità mafiosa, la centralità della magistratura inquirente, la quale si è attribuita non soltanto il ruolo di controllore della legalità, ma anche di garante della moralità, finendo per incidere con i propri interventi sulla legittimazione di tutti gli altri poteri dello Stato.13
Ciò ha causato l’incrinazione del modello accusatorio espresso dal codice del 1988 e il conseguente venir meno dei confini tra indagini preliminari e dibattimento e del principio accusatorio in base al quale sono inutilizzabili le dichiarazioni raccolte unilateralmente, non valevoli come prove in giudizio, nemmeno se contestate al loro autore.
Una delle disposizioni sulle quali la Corte costituzionale si scagliò, con atteggiamento quasi inquisitorio, fu appunto l'art. 513 c.p.p. e l’esigenza di eliminare le interpretazioni che, in quel periodo, avevano causato una totale alterazione dello spirito accusatorio del testo legislativo, culminò, appunto, con la riforma costituzionale sul “giusto processo”, del 1999.
La scelta del Giudice delle leggi di contrastare le regole codicistiche di esclusione probatoria si fondava sulla concezione del “contraddittorio nella formazione della prova”, non come modus procedendi nel processo, bensì come ostacolo alla ricerca della verità.
Nelle pronunce in cui la Corte espresse tale visione “inquisitoria”, non è però enunciato un vero e proprio principio processuale, che giustifichi la non applicabilità delle regole del codice, emergendo 14 infatti, soltanto un sedicente principio di “non dispersione della prova”, ricavato in via interpretativa, trasformando in “regola” quelle che, nella normativa allora vigente, erano semplicemente specifiche eccezioni all’oralità ed al contraddittorio.
Il giudizio di legittimità è, dunque, motivato sulla base dell’irragionevole ostacolo che le disposizioni impugnate frapporrebbero alla ricerca della verità, fine ineludibile del processo penale.
In realtà, il divieto di utilizzazione probatoria delle dichiarazioni raccolte in segreto, lungi dal porsi in antitesi al fine ultimo della verità processuale, ne è strumentale.
Purtroppo, il conflitto tra verità e contraddittorio, aperto dalla Corte costituzionale, condizionò notevolmente i successivi interventi del legislatore, ingabbiandolo nella debole nozione di “contraddittorio sulla prova”, tipica del codice abrogato.
La sentenza n. 254/1992 della Consulta dichiarò incostituzionale il secondo comma dell’art. 513 c.p.p., nella parte in cui non consentiva al giudice di disporre la lettura delle dichiarazioni rese dagli imputati ex art. 210 c.p.p., nel caso che questi si fossero avvalsi della facoltà di non rispondere.
A detta del Giudice delle leggi, in tale situazione si concretizzava una disparità di trattamento in relazione al primo comma del medesimo articolo, il quale invece valutava come “impossibilità di ripetizione dell’atto” il rifiuto di sottoposizione all’esame da parte dell’imputato, consentendo dunque la lettura (e la conseguente utilizzabilità ai fini della decisione) delle precedenti deposizioni dello stesso.
Il codice prevedeva una disciplina diversa a fronte di situazioni sostanzialmente identiche, per il solo fatto che si fosse in presenza o meno del simultaneus processus, così da subordinare ad una vicenda meramente “burocratica” (quale era quella della riunione delle cause per ragioni di celerità ed economia processuale) il regime probatorio degli atti.
La Corte costituzionale ravvisò, dunque, una sostanziale corrispondenza tra il rifiuto di sottoporsi all'esame opposto dall'imputato nel proprio processo ed il rifiuto di rispondere espresso dall'imputato connesso ex. art. 210 c.p.p. (si trattava, in ogni caso, di impossibilità sopravvenuta di ripetizione dell’atto; impossibilità che rendeva necessaria la possibilità di recuperare il materiale, utile ai fini della decisione, acquisito prima del dibattimento).
Per tali ragioni la Corte Costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, nella parte in cui non prevedeva la possibilità di procedere alla lettura delle dichiarazioni predibattimentali di un imputato connesso, per il quale si stesse procedendo separatamente, che, in giudizio, si fosse rifiutato di rispondere.
Come prima evidenziato, a tale risultato il Giudice delle leggi pervenne attraverso l’enucleazione di due principi fondamentali: quello di “uniformità di trattamento tra imputati connessi nel medesimo o in diverso procedimento” e quello di “non dispersione degli elementi di prova”.
Si denunciò, altresì, l’irragionevolezza interna al secondo comma della disposizione in esame, il quale differenziava in maniera irrazionale la disciplina a seconda che non si potesse ottenere la presenza dell'imputato connesso o che quest'ultimo fosse comparso, ma avesse rifiutato di rispondere: nel primo caso, infatti, sarebbe stato possibile procedere alle letture dibattimentali, mentre, nella seconda ipotesi, i verbali di indagine sarebbero rimasti inutilizzabili.
Nonostante la risposta legislativa del 1997 (con la legge n. 267), che ribadiva la necessità di esaminare in contraddittorio i dichiaranti coimputati o imputati in procedimento connesso, la Corte non arrestò il proprio impeto inquisitorio, dichiarando costituzionalmente illegittima anche la “nuova” formulazione del secondo comma dell’art. 513 c.p.p. e il risultato di tali pronunce fu la sostanziale disgregazione dell’impianto accusatorio fissato nel 1988 e della regola aurea della fisiologica inutilizzabilità degli atti di indagine, assunti senza la partecipazione della difesa15.
Il diaframma tra l’attività preparatoria delle parti (le indagini) ed il processo vero e proprio, nel quale solo si formano le prove, ne risultò notevolmente compresso, non solo la difesa, ma lo stesso giudice subì gli effetti nefasti di tali modifiche “autoritative”, che lo privarono di qualsivoglia potere di controllo, riducendo la sua funzione ad una mera presa d’atto di dichiarazioni rese al pubblico ministero ed alla polizia giudiziaria, alle quali puntualmente seguiva la decisione, da parte di chi le aveva rilasciate, di sottrarsi all’esame nel contraddittorio dibattimentale, così da trasformare in prova quanto detto in precedenza.
Tale metodo processuale del rito accusatorio non aveva più nulla e portò alla riforma costituzionale dell’art. 111 ed alla definitiva affermazione della necessità del “contraddittorio nella formazione della prova16.
La sentenza commentatata quindi fa applicazione dei principi enunciati così come questi sono stati riaffermati dal legislatore.
Una chiara manifestazione di dissenso all'acquisizione di atti non formati in contraddittorio tra le parti, sebbene giuridicamente erronea, in quanto detti atti nel caso di specie erano per legge acquisibili, ma non utilizzabili contro altri, non può infatti in alcun caso tramutarsi, attraverso l'interpretazione giudiziale, nel consenso all'utilizzabilità degli stessi, altrimenti vi sarebbe una illecita deroga del principio del contraddittorio, che come si è detto e come è noto costituisce il fondamnto ineludibile del rito accusatorio.
*Avvocato del Foro di Napoli
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1Cfr. sul tema Cass. pen. Sez. V, 1 aprile 2015, n. 13895 e Cass. penale, Sez. V, 28 febbraio 2014, n. 9867
2 V. pag. 2 della sentenza in commento, Cass. pen. Sez, I, 27 gennaio 2021, n. 7444.
3Cfr. pag. 3 della sentenza in commento, Cass. pen., Sez. I, 27 gennaio 2021, n. 7444
4Cfr. Cass. penale, Sez. V, 29 Gennaio 2014, n. 9867 in C.E.D. Cass. n. 262739; Cass. pen. Sez. V, 14 gennaio 2015, n. 13895 in C.E.D. Cass. n. 262942 e Cass. penale sez. V, 8 luglio 2011, n. 47014 in C.E.D. Cass. n. 251445.
5Cfr. sempre pag. 3 della sentenza in commento, Cass. penale Sez. I, 27 gennaio 2021, n. 7444.
6M. FERRAIOLI Dubbi sull’acquisibilità delle dichiarazioni in precedenza rese dall’imputato (o coimputato) che rifiuti l’esame in dibattimento, in Giur. cost., 1992, p. 1932.
7 A. GIULIANI, Prova in generale, in Enciclopedia del diritto, vol. XXXVII, Milano, 1988, p. 526.
8F. DE FRANCHIS Contraddittorio in genere, in Dizionario giuridico, vol. II, Italiano-Inglese, Milano, 1996, p. 567
9V. art. 6, par. 3, lett. d, C.E.D.U. e art. 14, par. 3, lett. e, Patto intern. dir. civ. Pol..
10 E. AMODIO, Il dibattimento nel nuovo rito accusatorio, in Lezioni sul nuovo processo penale, Milano, 1990, p. 194.
11V. Corte cost., sent. n. 254/1992
12P. TONINI Manuale di procedura penale,. Milano, 2009, p. 622. 18 indagini preliminari o dell’udienza preliminare.
13A. PIZZORNO:., Il potere dei giudici. Stato democratico e controllo della virtù, Bari, 1998, p. 78.
14G. ILLUMINATI., Principio di oralità e ideologie della Corte costituzionale nella motivazione della sent. 255 del 1992, in Giur. cost., 1992, pp. 1993 ss.
15 A. DE FRANCESCO, Il principio del contraddittorio nella fmorazione della prova nella Costituzione italiana, Milano, 2005, p. 186
16G. FRIGO Ritornano l’oralità e il contraddittorio mentre cresce il rischio di una controriforma, in Guida al diritto, n. 32, 1997, p. 72.

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